Giurisprudenza e Prassi

ACCORDI DILATORI E DECORRENZA INTERESSI MORATORI NEGLI APPALTI PUBBLICI (4)

TRIBUNALE DI NOLA SENTENZA 2026

In tema di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali pubbliche, "in assenza di una espressa e univoca remissione del debito [...], gli interessi moratori restano dovuti sin dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento". Qualora intervenga un accordo di dilazione, per le fatture il cui termine di 30 giorni non sia ancora spirato alla data dell'accordo, lo stesso "deve essere inteso come proroga convenzionale del termine di adempimento" e, atteso che "l’art. 4 comma 4 del d.lgs. 231/02 consente di concordare un termine massimo di sessanta giorni per l’adempimento, gli interessi moratori decorrono dopo la scadenza di tale termine".

(Cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, n. 6771; Cassazione civile sez. III, 25/11/2021, n. 36636).

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