Giurisprudenza e Prassi

MANCATA PARTECIPAZIONE DOPO CAUTELARE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITA' PER DIFETTO DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

L'interesse all'impugnazione di clausole limitative della partecipazione a una procedura pubblica è di tipo strumentale e finalizzato al conseguimento di una concreta chance di aggiudicazione. Se l'operatore economico ottiene una tutela cautelare che ne consente l'ammissione, ma successivamente non formalizza alcuna istanza di partecipazione pur essendo stato sollecitato dall'Amministrazione, il ricorso diviene improcedibile. Tale condotta omissiva recide il legame tra l'annullamento dell'atto e l'utilità concreta per il ricorrente, determinando il difetto di interesse e legittimazione rispetto all'impugnazione degli atti conclusivi del procedimento.

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