Giurisprudenza e Prassi

RICORSO DELL'O.E. CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE IN SUO FAVORE - INAMMISSIBILE PER CARENZA DI INTERESSE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Con decisione immune dai vizi denunciati, il Tribunale territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’operatore economico contro il provvedimento con cui la stazione appaltante ha provveduto in suo favore all’aggiudicazione dell’appalto per evidente carenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato.

Benché l’appellante abbia dichiarato di proporre l’impugnativa in via precauzionale, non sussiste in capo ad esse un interesse alla proposizione del gravame neanche da questo punto di vista.I presupposti per la proponibilità di un ricorso, alla stessa stregua di quanto stabilito dall’articolo 10 c.p.c., sono la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso.

Sotto il primo aspetto, la giurisprudenza ha stabilito che “il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa ha il carattere di giurisdizione soggettiva e non di difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, alla stregua di un'azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato sez. IV 6 dicembre 2013 n. 5830; sotto tale profilo cfr. anche Ad. Plen. n. 4/2011). La legittimazione processuale si rinviene solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale precipua. Il presupposto e nel contempo l'effetto è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un quisque de populo.” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. I, n.2032/2022).

Quanto al secondo presupposto, è stato stabilito che l'interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificarne l’esistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 23 novembre 2020, n. 7337).

Il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto, concreto e attuale da un provvedimento amministrativo e l'amministrazione che ha emanato tale provvedimento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2464, Consiglio di Stato, Sez. II, 20 giugnoi presupp 2019, n. 4233, Consiglio di Stato, sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3321, 19 luglio 2017, n. 3563).

Nel caso in esame, l’appellante non può conseguire alcun vantaggio, considerato che il bene della vita cui aspirava (l’aggiudicazione della gara) è stato conseguito con la determinazione dell’ARCS n. 294/2021, la cui impugnazione non potrebbe consentire a Z. di ottenere alcun ulteriore vantaggio o beneficio. L’accoglimento dell’appello 7577/2022 e il conseguente annullamento della sentenza con esso impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado tolgono poi ogni tipo di interesse alla coltivazione del ricorso.

Da questo angolo prospettico, la sentenza impugnata considera, con motivazione immune dai vizi denunciati, che il ricorso presentato in via autonoma dalla società è “esplicitamente riconnesso e subordinato all’eventuale accoglimento di altro gravame, proposto avverso i medesimi atti dall’odierna controinteressata che ha spiegato la propria impugnazione in un altro autonomo giudizio (definito con la sentenza T.A.R. F.V.G. n. 304/2022 e rubricato al n. R.G. 149/2022 col quale è stato riassunto il precedente giudizio n. R.G. 154/2021 definito con la sentenza resa in forma semplificata di questo T.A.R. n. 165/2021, poi annullata con rinvio dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2138/2022).”

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