CONTESTAZIONE OPERAZIONI COMMISSIONE PER ESAME OFFERTE -SOSTANZIALE SOSTENIBILITA' - E' NECESSARIA
La doglianza, così come sviluppata dalla ricorrente, impone di rammentare che la giurisdizione esercitata dal Giudice amministrativo non è di tipo oggettivo, non è cioè volta al mero ripristino della legalità violata, ma è di tipo soggettivo in quanto funzionale alla tutela di posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare chi la attiva (cfr., ancora recentemente, T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. II, sentenza n. 244/2023).
Sicché, in applicazione del principio dell’interesse a ricorrere, il quale costituisce condizione dell’azione che deve sussistere al momento della proposizione della domanda di annullamento accompagnare il giudizio impugnatorio per tutta la sua durata, il ricorrente deve dimostrare la idoneità (o quanto meno la ragionevole probabilità) della censura sollevata a fargli conseguire l’utilità cui aspira.
Laddove, come nel caso in esame, l’interesse fatto valere è quello all’assegnazione dell’appalto, attraverso la contestazione delle valutazioni del pregio tecnico–qualitativo delle offerte in gara, il ricorrente deve dimostrare che il motivo di ricorso proposto, ove accolto, porterebbe a un sovvertimento – a proprio favore – della graduatoria finale (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2534/2018; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, sentenza n. 2182/2022; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 78/2024).
Peraltro, la prova di resistenza nel caso di specie deve essere resa da COPMA S.c.a.r.l. con particolarmente rigore, tenendo conto che essa si è classificata quattordicesima (tredicesima dopo l’esclusione del RTI E.P.M.) ed è distaccata dalla prima in graduatoria (Pulinet Servizi S.r.l.) da oltre 23 punti.
Ebbene, anche a voler prescindere da una certa genericità delle censure e dal fatto che esse (quanto meno per la maggior parte) non evidenziano nei giudizi contestati profili di manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza o di palese travisamento del dato di fatto, ovverosia gli unici vizi che possono condurre all’annullamento giudiziale (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3387/2024), il punto è che parte ricorrente non dimostra e – a ben vedere nemmeno allega – che ove le valutazioni della Commissione di gara fossero state scevre dei vizi denunciati essa si sarebbe aggiudicata l’appalto.
Non è certo sufficiente prospettare qua e là, a macchia di leopardo, senza alcuna sistematicità, degli errori di valutazione, per poter validamente sostenere una sostanziale inattendibilità delle operazioni di valutazione delle offerte. Occorre dimostrare che quegli errori, sempre che sussistano e sempre che siano sindacabili dal Giudice amministrativo, hanno privato chi ricorre del bene della vita a cui aspira (i.e. l’aggiudicazione dell’appalto).
In conclusione il motivo di impugnazione, prima ancora che infondato è inammissibile.
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