INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VIGILANZA SUI PRODOTTI DEL CONCORRENTE PER CARENZA DI INTERESSE
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da un operatore economico avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione conclude favorevolmente un'attività di vigilanza e controllo sulla conformità tecnica dei prodotti di un'impresa concorrente. L'interesse protetto dall'ordinamento non coincide con la mera aspirazione al corretto esercizio del potere di vigilanza o all'eliminazione di un competitor dal mercato, ma richiede una lesione concreta che deriva solo dall'aggiudicazione di specifiche commesse pubbliche, atti che devono essere autonomamente impugnati nei termini di legge.
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