Interdizione a contrarre per violazioni sicurezza e obblighi di rettifica
Il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, costituisce una misura accessoria e vincolata di carattere meramente ricognitivo, priva di margini di discrezionalità; pur non essendo necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, l'amministrazione ha l'obbligo di rettificare eventuali errori materiali relativi alla durata della sospensione per evitare pregiudizi alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico nel sistema dei contratti pubblici.
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