RETROCESSIONE UTILI NELLA GESTIONE STRAORDINARIA E DIRITTO AL COMPENSO LIMITATO (32.7)
In tema di gestione straordinaria e temporanea delle imprese colpite da interdittiva antimafia, è illegittimo il provvedimento che dispone la retrocessione integrale degli utili accantonati in favore della stazione appaltante. All'operatore economico deve essere riconosciuto un compenso limitato al valore della prestazione nei limiti dell'utilità conseguita dall'amministrazione, calcolato come differenza tra il prezzo e i costi già corrisposti, al fine di garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale alla prevenzione antimafia e il diritto individuale al godimento dei beni, evitando un ingiustificato arricchimento della sfera pubblica.
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