ONERE MOTIVAZIONALE AGGRAVATO PER IL DINIEGO DELLE MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA ANTIMAFIA
È illegittima l'informativa antimafia interdittiva qualora la Stazione Appaltante o l'Autorità Prefettizia non forniscano un'analitica motivazione circa l'inidoneità delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del Codice Antimafia. Tale onere è ancor più stringente in presenza di una sentenza penale che ridimensiona il quadro indiziario a carico dell'amministratore della società, qualificando i rapporti con la criminalità organizzata come episodici e privi di consapevolezza agevolatrice, rendendo il pericolo di infiltrazione non strutturale ma occasionale.
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