Giurisprudenza e Prassi
NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE PER L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SENZA MOTIVATA URGENZA (92.2-BIS)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI Sentenza
2025
In tema di interdittiva antimafia, l'attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 costituisce un obbligo per l'Amministrazione, derogabile solo in presenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza; ne consegue che è illegittimo il provvedimento fondato su rapporti commerciali con imprese soggette a controllo giudiziario o su legami parentali di sesto grado qualora l'omessa partecipazione del privato abbia impedito di accertare la reale portata degli elementi sintomatici contestati.
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