Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: EXTREMA RATIO CHE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA VALUTAZIONE CIRCA L’INIDONEITÀ DI MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2026

È illegittima l'informativa interdittiva antimafia che non dia conto delle ragioni per cui l'Autorità abbia omesso di applicare le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011, gravando sull'Amministrazione uno specifico onere di adeguata motivazione circa l'insufficienza di tali strumenti graduati a fronteggiare il pericolo di infiltrazione mafiosa.

"Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste, pertanto, a carico dell’Amministrazione, uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in caso di agevolazione occasionale e, quindi, dell’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a far fronte al pericolo di infiltrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 7330; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836).

La condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello ha stabilito che tale obbligo di motivazione ”… può ritenersi assolto quando vengono messi in luce elementi che indichino un legame strutturale, organico o duraturo tra l’impresa e la criminalità organizzata, con riferimento alla continuità e stabilità dei rapporti con soggetti controindicati e, in particolare, al condizionamento della gestione aziendale. Ciò che non può essere omesso è un giudizio prognostico sulla possibilità che il ricorso alle misure di cui all’art. 94-bis cit. sia sufficiente a superare il tentativo di infiltrazione, sottraendo l’impresa dal rischio di condizionamenti delle consorterie criminali” e che “Né può ritenersi sufficiente una presunta valutazione implicita sul punto. Tale conclusione, infatti, se applicata in modo generalizzato, finirebbe per sterilizzare la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione antimafia. Né, d’altra parte, dalla motivazione del provvedimento impugnato, emergono circostanze che rendono ex se incontrovertibile la circostanza per cui l’applicazione delle misure preventive non potrebbe comunque garantire la neutralizzazione del rischio infiltrativo” (Consiglio di Stato, Sez. III., 23 luglio 2026, n. 6035).

Nell’impugnata misura non si dà conto della possibile applicazione dello strumento collaborativo di cui all’art. 94-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La Prefettura [...], quindi, non risulta avere eseguito, preventivamente, alcun giudizio prognostico in ordine alla possibilità che l’utilizzo delle misure di prevenzione collaborativa sia sufficiente a superare il tentativo di infiltrazioni mafiose così da sottrarre l’impresa ricorrente dal rischio di tali condizionamenti ove occasionali."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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