ACCESSO DIFENSIVO AGLI ATTI DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA E LIMITI DEL SEGRETO PENALE
In materia di interdittiva antimafia, l'Amministrazione non può opporre un diniego generalizzato di accesso agli atti istruttori basandosi esclusivamente sul richiamo a fonti regolamentari. L'esigenza di difesa dell'operatore economico impone l'ostensione dei documenti confluiti nel fascicolo amministrativo, inclusi i verbali di indagine e le intercettazioni se non coperti da segreto istruttorio ex artt. 114 e 329 c.p.p., potendo al più la Stazione Appaltante procedere al mascheramento dei dati sensibili o differire l'accesso se strettamente necessario.
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