DURATA DELL'INTERDIZIONE A CONTRARRE LIMITATA AL PERIODO DI EFFETTIVA SOSPENSIONE AZIENDALE (14.2)
Il provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere parametrato esclusivamente al periodo di effettiva efficacia della sospensione dell'attività imprenditoriale. Qualora intervenga un decreto di archiviazione che determina la decadenza della sospensione, l'Amministrazione è tenuta a limitare l'efficacia del divieto di contrattazione alla sola finestra temporale intercorrente tra l'inizio della sospensione e la data di adozione dell'archiviazione, non potendo protrarne gli effetti mediante un atto di revoca con efficacia ex nunc.
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