STABILIZZAZIONE RICERCATORI: IRRILEVANZA DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ENTI ESTERI
Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario degli enti pubblici di ricerca ex art. 20, d.lgs. n. 75/2017, il requisito dell'esperienza triennale non può essere integrato mediante il servizio prestato presso istituzioni di ricerca o università estere. La finalità della norma è infatti circoscritta al riassorbimento del precariato maturato all'interno del circuito di ricerca nazionale, alimentato da fondi pubblici italiani vincolati, senza che ciò costituisca una discriminazione basata sulla nazionalità o una violazione del diritto eurounitario.
«L’intervento normativo, in ragione dello stanziamento di fondi vincolati e delimitati, intende sanare quelle posizioni maturate nell’ambito degli enti e istituzioni di ricerca nazionali. [...] la stella polare che guida l’impianto normativo è chiaramente quella di stabilizzare i ricercatori che abbiano maturato un congruo periodo di attività lavorativa presso enti di ricerca nazionali. Diversamente argomentando [...] potrebbero intercettare personale che, non avendo prestato un congruo periodo di servizio presso l’amministrazione nazionale, potrebbe non essere in alcun modo riconducibile alla figura del dipendente “precario”». (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6985/2021).
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