Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA IMPREVEDIBILITÀ CRISI MERCATO PER TRANSIZIONE NORMATIVA NOTA E PREVEDIBILE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza 2026

Ai fini della concessione dell'assegno di integrazione salariale per crisi di mercato, il requisito della non imputabilità all'imprenditore deve essere inteso nel senso che i fatti causativi della contrazione dell'attività devono risultare estranei alla sfera di controllo e alla prevedibilità del datore di lavoro. La contrazione dei volumi di lavoro derivante dal superamento del mercato tutelato dell'energia, essendo l'esito di un processo normativo noto da tempo, non integra i caratteri dell'imprevedibilità, rientrando nel rischio d'impresa la gestione delle conseguenze di un asse negoziale liberamente scelto e della mancata tempestiva diversificazione del portafoglio commesse.

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