INSUSSISTENZA IMPREVEDIBILITÀ CRISI MERCATO PER TRANSIZIONE NORMATIVA NOTA E PREVEDIBILE
Ai fini della concessione dell'assegno di integrazione salariale per crisi di mercato, il requisito della non imputabilità all'imprenditore deve essere inteso nel senso che i fatti causativi della contrazione dell'attività devono risultare estranei alla sfera di controllo e alla prevedibilità del datore di lavoro. La contrazione dei volumi di lavoro derivante dal superamento del mercato tutelato dell'energia, essendo l'esito di un processo normativo noto da tempo, non integra i caratteri dell'imprevedibilità, rientrando nel rischio d'impresa la gestione delle conseguenze di un asse negoziale liberamente scelto e della mancata tempestiva diversificazione del portafoglio commesse.
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