INFRASTRUTTURE STRATEGICHE: IL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE NON E' IMMEDIATAMENTE LESIVO (183)
"[...] la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi su fattispecie regolate dagli artt. 183 ss del d.lgs. n. 163 del 206, ha già ritenuto che il parere di valutazione ambientale VIA e VAS non sia autonomamente impugnabile, in quanto endoprocedimentale rispetto alla pronuncia del CIPESS, per quanto in ipotesi nelle quali si trattava di approvare la compatibilità ambientale unitamente al progetto preliminare o definitivo, e non di governare la fase successiva del procedimento come nel caso a giudizio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7714 del 2021; Tar Milano, Sez. III, n. 3576 del 2024, entrambe citate dalla difesa di S. spa).
Certamente, può ritenersi oramai superato l’indirizzo giurisprudenziale (sempre minoritario del resto) che, muovendo dalla natura di parere della VIA, reputava che esso non fosse autonomamente impugnabile. Il punto, tuttavia, è un altro: laddove l’opera abbia carattere strategico, l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente svolge un’attività meramente istruttoria, mentre la compatibilità ambientale è valutata dall’organo politico (il CIPESS o il Consiglio dei ministri, in caso di dissenso del Ministro dell’ambiente), i cui atti sono perciò gli unici impugnabili."
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