Legittimità interdittiva antimafia per pericolo infiltrazione clan malavitosi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Ai fini della legittimità dell'interdittiva antimafia, l'Amministrazione non è tenuta a provare l'attuale infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente il riscontro di un pericolo di ingerenza basato su indizi quali rapporti parentali, cointeressenze economiche e gestioni di fatto; la sottoposizione dell'impresa al controllo giudiziario non elide la valenza della misura interdittiva, in quanto tale istituto postula l'esistenza di un condizionamento mafioso, ancorché occasionale, da cui l'azienda deve essere bonificata.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)