LEGITTIMITÀ INTERDITTIVA ANTIMAFIA: VALORE DELLE INTERCETTAZIONI E INAPPLICABILITÀ DELLA PREVENZIONE COLLABORATIVA
Ai fini dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, l'Autorità prefettizia può legittimamente trarre elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa da intercettazioni ambientali ancorché dichiarate inutilizzabili nel processo penale per vizi formali, rilevandone la valenza di fatto storico accertato. L'applicazione della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 è preclusa laddove il quadro indiziario evidenzi legami stabili e strutturali tra l'impresa e la criminalità organizzata, escludendo il requisito dell'agevolazione meramente occasionale.
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