Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ INTERDITTIVA ANTIMAFIA: VALORE DELLE INTERCETTAZIONI E INAPPLICABILITÀ DELLA PREVENZIONE COLLABORATIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2026

Ai fini dell'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, l'Autorità prefettizia può legittimamente trarre elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa da intercettazioni ambientali ancorché dichiarate inutilizzabili nel processo penale per vizi formali, rilevandone la valenza di fatto storico accertato. L'applicazione della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 è preclusa laddove il quadro indiziario evidenzi legami stabili e strutturali tra l'impresa e la criminalità organizzata, escludendo il requisito dell'agevolazione meramente occasionale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati