L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA IMPONE LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI SENZA LIMITI TEMPORALI
In materia di agevolazioni pubbliche, l'informativa antimafia sopravvenuta determina la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, a prescindere dal tempo trascorso dalla concessione. Tale potere di revoca non incontra ostacoli nel principio del legittimo affidamento, poiché la natura provvisoria dell'erogazione, subordinata per legge agli accertamenti antimafia, impone al beneficiario un onere di autoresponsabilità. Il rapporto con la Pubblica Amministrazione non può dirsi esaurito finché permangono vincoli restitutori o rimborsi in corso, consentendo l'attivazione della clausola risolutiva finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

