Giurisprudenza e Prassi

INIDONEITÀ DELL'AVVIO DI PROCEDIMENTI DI RECESSO AD INTEGRARE L'ESTREMA URGENZA CAUTELARE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Decreto 2026

Ai fini della concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., non è ravvisabile il profilo di estrema gravità e urgenza qualora il ricorrente lamenti il rischio di risoluzione di contratti pubblici derivante da un'interdittiva antimafia, laddove l'amministrazione abbia soltanto comunicato l'avvio del procedimento di recesso senza ancora aver adottato atti definitivi capaci di incidere irreversibilmente sulla continuità aziendale prima della trattazione collegiale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...