Giurisprudenza e Prassi

DOVEROSITÀ DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'inserimento nel Casellario informatico gestito dall'ANAC delle informative antimafia interdittive e delle relative integrazioni, comprese le decisioni negative sul controllo giudiziario, costituisce un atto dovuto ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Tale annotazione risulta vincolata e legittima fintanto che non intervenga l'annullamento dei provvedimenti prefettizi o giurisdizionali presupposti, a prescindere dalla loro pendenza in successivi gradi di giudizio.

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