Giurisprudenza e Prassi
DOVEROSITÀ DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA (213.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
L'inserimento nel Casellario informatico gestito dall'ANAC delle informative antimafia interdittive e delle relative integrazioni, comprese le decisioni negative sul controllo giudiziario, costituisce un atto dovuto ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Tale annotazione risulta vincolata e legittima fintanto che non intervenga l'annullamento dei provvedimenti prefettizi o giurisdizionali presupposti, a prescindere dalla loro pendenza in successivi gradi di giudizio.
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