Giurisprudenza e Prassi

OPERATORE PRIVO DI SOA PER LA PROGETTAZIONE - PUO' INDICARE PIU' PROGETTISTI ANCHE NON RAGGRUPPATI TRA DI LORO (66.1f)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2023

In assenza di indicazioni di diverso tenore nella lex specialis, risulta legittima l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione anche ove i due o più progettisti non siano raggruppati, potendo il concorrente soddisfare i requisiti di capacità previsti dal bando mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo: “l'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria "i professionisti singoli, associati", etc., laddove, "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta", la virgola tra singoli e associati ha un chiaro valore disgiuntivo, cioè equivale a "o/ovvero"….la legge non impone affatto l'associazione tra i singoli professionisti” (T.A.R. Liguria, sez. I, 18 maggio 2023, n. 521; nello stesso senso anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 novembre 2016, n. 2048: “dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti” e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 luglio 2019, n. 1273: “dal disposto di cui agli artt. 53, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. 163/06, non discende alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti”).

In termini analoghi si è espressa anche l’ANAC, con delibera 27 aprile 2022, n. 210, a mente della quale “l’art. 59, comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, come già in precedenza l’art. 53, comma 3 dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, prevede che l’operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione possa ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, non discendendo da tali disposizioni alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione”.

I citati orientamenti sono stati recepiti dal nuovo codice dei contratti, che all’art. 66 elenca i soggetti ammessi a partecipare “nel rispetto del principio di non discriminazione … sulla base della forma giuridica assunta” alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, richiamando, per quanto di interesse, alla lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, tra cui i “professionisti singoli, associati”, alla lettera f) “i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere” precedenti.

La lettura prospettata dalla stazione appaltante, secondo cui, considerato che “la lett. f) del citato articolo 66 fa espresso riferimento ai raggruppamenti temporanei costituiti da più soggetti di cui alle lettere da a) ad e)” deve desumersi che il legislatore abbia inteso “prevedere la costituzione di un raggruppamento temporaneo nei casi in cui, com’è nella specie, per la parte relativa alla progettazione nell’appalto integrato siano indicati più soggetti” (cfr. memoria della Provincia, pag. 3) sconta il rilievo che la lettera a) – come già l'art. 46 d.lgs. n. 50/2016 – non contiene un riferimento al (singolo) progettista indicato ma discorre (al plurale) di progettisti indicati.

Pertanto, posto che né l’ordito normativo né la lex specialis imponevano ai progettisti indicati di costituire un raggruppamento, viene meno anche la ventilata necessità di indicazione del nominativo del giovane professionista, immanente ai soli raggruppamenti temporanei, come emerge dall’art. 39, parte V, allegato II.12, d. lgs. 36/2023, rubricato “requisiti dei raggruppamenti temporanei”, ai sensi del quale “i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.

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