INDENNIZZO PER REVOCA LEGITTIMA LIMITATO AI SOLI COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
In tema di revoca legittima dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, l'indennizzo dovuto all'operatore economico deve essere limitato al solo danno emergente costituito dalle spese di partecipazione alla gara. Restano esclusi dal ristoro pecuniario i costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature o la stipula di contratti di fornitura con terzi finalizzati alla realizzazione dell'opera o del servizio, in quanto tali esborsi sono riconducibili esclusivamente alla sfera organizzativa del privato e al relativo rischio imprenditoriale.
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