Giurisprudenza e Prassi

FONDI EUROPEI - ULITIZZO QUOTA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - NON AMMESSO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

L’analisi dell’evoluzione normativa evidenzia, pertanto, un recente e innovativo intervento legislativo che ha consentito di riutilizzare - a partire dal 2017 le economie della quota dell’80% (corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, oppure prive dell’accertamento positivo da parte del dirigente) per incentivi ai dipendenti, attraverso l’incremento del fondo di cui al comma 2.

La mancata previsione di analoga possibilità di riutilizzo per le risorse vincolate provenienti da soggetti terzi - per le quali è stata vietata espressamente dal co. 4 la destinazione all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione - induce la Sezione a ritenere che siano precluse interpretazioni estensive della norma e che quest’ultima, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, vada interpretata nel senso che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione, non possano rifinanziare il fondo di cui al co. 2, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal penultimo periodo del co. 3 per le risorse non distribuite ai dipendenti per attività non svolte o non certificate. Argomentare diversamente significherebbe andare contro la volontà espressa dal legislatore, che ha individuato il valore soglia degli incentivi tecnici nell’80% del fondo ex comma 2, ed effettuare di fatto un intervento di tipo additivo, evidentemente precluso all’interprete.

La quota del 20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, pertanto, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo.


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