Giurisprudenza e Prassi

LA PRESENTAZIONE DELLA CILA NON COSTITUISCE AVVIO DEL PROGRAMMA DI SPESA SENZA IMPEGNI VINCOLANTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

In materia di incentivi pubblici, la nozione di avvio del programma di spesa deve essere interpretata in conformità alla disciplina eurounitaria come assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante; la CILA, avendo natura meramente abilitativa e comunicativa, non costituisce prova dell'avvio dell'investimento né impedisce all'imprenditore di rinunciare al progetto.

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