Poteri di controllo GSE e inapplicabilità del termine decadenziale dell'autotutela
Il potere di controllo e verifica attribuito al Gestore dei Servizi Energetici non è riconducibile al paradigma normativo del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge 241/1990, trattandosi di un potere di decadenza e recupero previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l’erogazione degli incentivi pubblici. Ne consegue che il termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio non è applicabile a tali fattispecie, le quali configurano un'attività di accertamento tecnico volta a escludere dal novero dei beneficiari i soggetti che non soddisfino i requisiti necessari.
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