Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL CREDITO VERSO SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto
2024
Il giudizio volto all'accertamento di un credito nei confronti di un soggetto in liquidazione coatta amministrativa diviene improcedibile al sopraggiungere della procedura concorsuale, stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede fallimentare a cui il creditore è tenuto ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

