CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA - IL CONSULENTE E' ADEMPIENTE ANCHE IN CASO DI MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO
L'obbligazione assunta per la redazione di una relazione tecnica finalizzata alla partecipazione a una gara d'appalto, in particolare ove il disciplinare di gara prevede una valutazione discrezionale dell'offerta da parte della commissione, è qualificabile come obbligazione di mezzi e non di risultato (come, peraltro, emerge chiaramente dal fatto stesso che le parti abbiano pattuito un compenso aggiuntivo per l'ipotesi di esito vittorioso della gara), con l'importante conseguenza che il raggiungimento del punteggio di sbarramento previsto, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non costituiva un requisito minimo di esatto adempimento della prestazione.
Con la conseguente insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento imputabile al consulente in assenza di allegazione di specifiche carenze, errori o inesattezze dell'attività svolta sulla base di parametri oggettivi, pur in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo o di esclusione dalla gara.
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