MANCATA REALIZZAZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI - DECADENZA AGGIUDICAZIONE
Con il secondo motivo rubricato “B. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (Disciplinare di gara art. 15.1.3 e art. 12.5); Violazione del principio di buon andamento della P.A.; Violazione del giusto procedimento; Motivazione carente e contraddittoria” la ricorrente ha censurato il provvedimento in epigrafe indicato nella parte in cui ha dichiarato la decadenza per la mancata produzione del contratto triennale da parte della R. laddove questa ultima per ragioni di “policy aziendale” non contemplerebbe la possibilità di stipulare contratti triennali di vendita di spazi pubblicitari al di sotto di una determinata soglia di investimento e, comunque, la tesi della stazione appaltante sarebbe in contrasto con gli artt. 12.5 e 15.1.3 del Disciplinare di gara.
Anche tale motivo è infondato.
Le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto (art. 1.5) impongono infatti all’aggiudicatario di garantire, per l’intera durata del contratto di affidamento gli spazi pubblicitari oggetto della campagna mentre quelle del Disciplinare di gara impongono ai partecipanti alla gara, non solo di possedere regolarmente la concessione degli spazi pubblicitari da utilizzare per la campagna (art. 12.5) ma, anche, di accludere nella busta dell’offerta tecnica “copia conforme, nei modi di legge, del contratto di concessione degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione” (art. 15.1.3).
Pertanto grava sull’aggiudicatario l’obbligazione di garantire il possesso degli atti o dei contratti per l’utilizzazione degli spazi pubblicitari, fisici o virtuali, per l’intero periodo triennale del contratto di appalto.
Tanto premesso va rilevato che nel provvedimento impugnato la stazione appaltante, non si è limitata a determinare la decadenza della ricorrente, per ragioni meramente formali attinenti la mera mancanza dei titoli negoziali per la concessione degli spazi pubblicitari ma, richiamando il criterio del numero dei contatti, ha esaustivamente evidenziato che la mancata produzione del contratto triennale non garantisce, sul piano sostanziale, rispetto alla durata della Campagna, il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di numero di contatti (Reach ed Impression) per la parte variabile dell’appalto e non assicura, nel contempo, l’ampia visibilità garantita dai volumi di traffico realizzabili dalla R, compagnia ritenuta come la più grande low cost di successo d’Europa per numero di passeggeri.
In altri termini la stazione appaltante, pur dando atto dell’incompletezza della produzione documentale dell’aggiudicataria, ha motivato la decadenza dall’aggiudicazione non già per ragioni meramente formale legate ai documenti stessi ma, piuttosto, per il valore sostanziale che dette omissioni hanno ingenerato nell’economia del rapporto rispetto al criterio del numero dei contatti, ritenuto fattore dirimente al fine di accertare l’idoneità del partecipante alla gara ad assicurare l’utilità perseguita dall’amministrazione con la procedura per cui è causa; del pari, a fronte di specifiche obbligazioni nascenti dalla lex specialis, non può ritenersi che l’aggiudicataria sia legittimata a modificare unilateralmente le clausole sul possesso degli spazi pubblicitari per l’intero periodo triennale del contratto di appalto adducendo, poi, ragioni che attengo a rapporti interni tra la stessa aggiudicataria e i singoli vettori del trasporto aereo.
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