Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DICHIARATA CARENZA DI INTERESSE DELLA PARTE RICORRENTE (35.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione. Il sindacato giurisdizionale può essere attivato e proseguito solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, restando l'intero processo nella disponibilità della parte istante, senza che il giudice possa procedere alla delibazione nel merito a fronte di una rinuncia o di una perdita di interesse esplicitata.
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