Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO PER DICHIARATA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Ai sensi del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; pertanto, l'espressa dichiarazione di non aver più interesse alla definizione del ricorso impedisce al giudice di procedere d'ufficio o di pronunciarsi sul merito, comportando necessariamente l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)