Giurisprudenza e Prassi

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO - I LIVELLI DI PROGETTAZIONE VANNO PREFERIBILMENTE AFFIDATI AD UN UNICO SOGGETTO (23.12)

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2024

Al fine del rispetto delle soglie la S.A. è tenuta a valutare con molta attenzione l’importo da porre a base di gara , laddove la stessa Autorità ha avuto modo di chiarire che “La corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara (parere sulla normativa AG 2/2016/AP e Funz. Cons. n. 2/2021)” (parere ANAC Funz. Cons. 9/2023).

L’Autorità si è più volte espressa sulla problematica inerente il frazionamento degli incarichi tecnici, a titolo esemplificativo si richiamano le delibere n. 567 e n. 976 del 2019 in cui si evidenzia che il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio di carattere generale, con la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento diretto di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica e che la scelta del metodo per il calcolo del valore di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’applicazione delle procedure considerate ordinarie e sopra individuate.

Nel caso di specie si palesa il frazionamento dei servizi di ingegneria, tenuto conto che la S.A. ha affidato parti dei tre livelli di progettazione ad un operatore ingegnere e parti ad un operatore architetto motivando tale scelta con la complessità dell’intervento, con l’approccio multidisciplinare richiesto e le differenti competenze specialistiche non sovrapponibili tra la figura professionale dell’architetto e quella dell’ingegnere. Le considerazioni svolte dalla S.A. per giustificare il citato frazionamento non si ritengono condivisibili, richiamando sul punto l’art. 23, co. 12, del d.lgs. n. 50/16, laddove stabilisce chiaramente che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al prodotto finale che verrà consegnato alla S.A.; richiedendosi per l’affidamento disgiunto il ricorrere di motivate ragioni.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...