Giurisprudenza e Prassi

NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO PER DIFETTO DI COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO CONTABILE

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

In tema di obbligazioni degli Enti locali, il requisito della copertura finanziaria non può ritenersi soddisfatto dalla circostanza che l’impegno di spesa sia legato a un finanziamento da parte di un ente terzo, essendo necessaria l’attestazione di copertura finanziaria riferita alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa dell'ente procedente. La mancanza di tale attestazione determina la nullità del contratto, rilevabile d'ufficio anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rendendo il credito azionato dall'appaltatore privo di una valida fonte negoziale.

"[...] in punto di diritto, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che –ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente dell’ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma– ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione (v. Cass. civ., sez. III, ord. n. 13159/2024 “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa.”)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)