Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI: RIGUARDA INTERESSI SUPERIORI ALLA SFERA DEI SINGOLI COMPONENTI

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2024

A tale riguardo si premette, ad ogni buon conto, che la giurisprudenza ha declinato l’impossibilità rilevante ai fini della legitimatio ad causam in termini di necessaria generalità, oggettività, e immediatezza degli effetti: «L'immediata impugnazione del bando di gara si impone soltanto qualora esso contenga clausole direttamente ed immediatamente escludenti, che determinano, cioè, la radicale impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale, ovvero quando la legge di gara contenga disposizioni abnormi, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, la formulazione di un'offerta consapevole; invero, solo in queste ipotesi la posizione dell'operatore economico può ritenersi immediatamente lesa dall'adozione delle clausole del bando e l'interesse all'impugnativa è concreto ed attuale» (Consiglio di Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4301). Sulla base di tali criteri andrà pertanto condotta l’indagine che compete a questo Tribunale.

Quanto all’onere della prova dell’effettiva sussistenza di detti requisiti, lo stesso grava, secondo il generale principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, sul ricorrente (Consiglio di Stato, V, 8 gennaio 2021 n. 284).

... A parere del Supremo consesso della giustizia amministrativa, l’interesse diffuso di cui le associazioni, in quanto enti esponenziali della categoria di soggetti accomunati dall’interesse stesso, sono portatrici «è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di "tutti" in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri» (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 febbraio 2020 n. 6). Tale interesse è dunque originariamente adespota, non è tutelabile a livello individuale poiché nessun soggetto, singolarmente preso, ne è titolare, e può pertanto essere azionato in giudizio solo dall’ente esponenziale, che – unico – ne è portatore: «È solo proiettato nella dimensione collettiva che l'interesse [diffuso] diviene suscettibile di tutela, quale sintesi e non sommatoria dell'interesse di tutti gli appartenenti alla collettività o alla categoria, e che dunque si dota della protezione propria dell'interesse legittimo, sicché […] deve invece recisamente escludersi che le associazioni, nel richiedere in nome proprio la tutela giurisdizionale, azionino un "diritto" di altri. La situazione giuridica azionata è la propria. Essa è relativa ad interessi diffusi nella comunità o nella categoria, i quali vivono sprovvisti di protezione sino a quando un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, non li incarni. Non in forza di una fictio ma di un giudizio di individuazione e selezione degli interessi da proteggere, nonché della rigorosa verifica della rappresentatività del soggetto collettivo che ne promuove la tutela. […] Si è sin qui chiarito che, fermi i presupposti individuati nel tempo dalla giurisprudenza, nessun dubbio debba porsi in ordine alla legittimazione delle associazioni, quando siano presenti, nella situazione giuridica azionata, tutti i tratti salienti dell'interesse collettivo. In altri termini, la legittimazione, per sussistere, deve riferirsi a un interesse originariamente diffuso, e quindi adespota, che, attenendo a beni a fruizione collettiva, si "personalizza" in capo a un ente esponenziale, munito di dati caratteri, ponendosi per tale via come interesse legittimo proprio dell'ente» (Ad. Plen, 6/2020, cit.).

La legitimatio ad causam in tal modo individuata in capo alle associazioni riguarda, evidentemente, anche le iniziative processuali spendibili nel processo amministrativo, e tra esse l’azione annullatoria.

Concentrandoci su quest’ultima tipologia di domanda giudiziale, occorre rilevare come sia possibile - prosegue la sentenza in esame - che il provvedimento amministrativo, per ipotesi impugnato dall’associazione in quanto lesivo del proprio interesse collettivo, leda contemporaneamente anche interessi legittimi di carattere individuale, imputabili a singoli soggetti appartenenti alla collettività di cui l’associazione è esponenziale, i quali sono pure – ovviamente – titolati ad agire in giudizio per la tutela della situazione giuridica soggettiva di propria esclusiva spettanza, chiedendo parimenti la caducazione dell’atto lesivo. Orbene, l’Adunanza Plenaria avverte che, pur essendo tale fattispecie del tutto fisiologica, in presenza della stessa occorre vagliare se quello azionato dall’associazione abbia in termini effettivi la consistenza dell’interesse collettivo: «è pur possibile che un provvedimento amministrativo incida al contempo su interessi sia collettivi che individuali, ma […] l'associazione è legittimata ad agire solo quando l'interesse collettivo possa dirsi effettivamente sussistente secondo la valutazione che ne fa il giudice» (Ad. Plen. 6/2020 cit.) e dunque: «questa Adunanza ritiene che quando vi sia compresenza di interessi collettivi in capo all'ente associativo e di interessi individuali concorrenti, autonomamente azionabili, sia necessario acclarare che l'ente non si sta affiancando alle posizioni individuali di più soggetti nella difesa di un interesse che resta individuale pur se plurisoggettivo -il che potrebbe al più sorreggere una legittimazione al mero intervento- ma sta facendo valere un interesse proprio, di natura collettiva nei termini dianzi evidenziati, che può coesistere con più posizioni individuali» (Ad. Plen. 6/2020 cit.). Onde accertare la legittimazione processuale dell’Associazione, sarà dunque necessario stabilire se l’interesse azionato abbia i tratti distintivi dell’interesse collettivo, e dunque possa considerarsi originariamente adespota (e non una «"superfetazione" o una "posizione parallela" di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività (sul punto, Consiglio di Stato, Sez V, 12 marzo 2019, n. 1640)» - Ad. Plen 6/2020 cit.); sia riferito «a beni materiali o immateriali a fruizione collettiva e non esclusiva» (Ad. Plen. 6/2020 cit.); e come tale ontologicamente distinto dall’interesse legittimo individuale.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;