Giurisprudenza e Prassi

INSUFFICIENZA DELLA BASE DI GARA: SI DEVE PROVARE L'IMPOSSIBILITA' DI PRESENTARE UN'OFFERTA DA PARTE DI UN OPERATORE MEDIO

ANAC PARERE 2025

In ragione della sussistenza di un'eccezione alla regola generale della non immediata impugnabilità del bando, il ricorrente è gravato di un onere probatorio, da assolversi in termini particolarmente stringenti, circa "l'attitudine delle condizioni di gara "ad impedire in modo oggettivo e macroscopico" la formulazione di un'offerta corretta da parte dell'operatore economico "medio" del settore di riferimento (cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2019, n. 1736) ovvero a rendere insostenibile economicamente (o tecnicamente) l'affidamento per tutte o per gran parte delle imprese del settore (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 17 luglio 2023 n. 6948)" (Cons. Stato, 27 marzo 2024, n. 2908). Ancora è stato rilevato che "le clausole che influiscono sulla stessa determinazione dell'operatore economico relativamente alla predisposizione della proposta economica possono concretizzare una clausola immediatamente escludente...se non consentono la sua formulazione perché rendono impossibile quel calcolo di convenienza economica che è alla base della scelta di partecipare alla gara, ma tale lesività delle norme della lex specialis deve essere oggetto di allegazione adeguata; in particolare, l'orientamento dominante in materia sostiene che "l'onere probatorio ovviamente muta ai fini del merito del giudizio, poiché l'illegittimità della legge di gara sussiste sole se l'impossibilità, che il ricorrente deduce sotto il profilo soggettivo, è comune a qualsiasi delle imprese operanti nel settore. La prova da fornire in tal caso concerne, dunque l'oggettiva e generalizzata impossibilità di una partecipazione remunerativa, qualunque sia il modello organizzativo adottato" (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 aprile 2022 n. 3191; nello stesso senso cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006; TAR Veneto, 18 febbraio 2020, n. 169; Delibera

ANAC n. 592 del 16 dicembre 2024).

Nel caso di specie, l'istante non ha allegato alcun dato e/o riscontro oggettivo da cui possa desumersi l'impossibilità, oggettiva e comune a qualunque operatore economico, di poter presentare un'offerta in gara; infatti, l'istante, pur lamentando l'inosservanza del metodo tariffario ARERA per la determinazione del corrispettivo aspetto su cui proprio di recente l'Autorità si è espressa con la Delibera n. 417 del 22 ottobre 2025 non ha fornito alcun principio di prova in ordine alla incapienza del prezzo posto a base di gara e alla conseguente impossibilità di presentare un'offerta.

Riguardo alla mancata indicazione degli impianti, l'Autorità rileva la violazione del principio di buona fede (art. 5 D.Lgs. 36/2023): l'operatore, specialmente se uscente, aveva l'onere di richiedere chiarimenti tempestivi alla S.A. invece di attendere la scadenza per poi contestare il bando.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)