Giurisprudenza e Prassi

CALUSOLE ESCLUDENTI: OBBLIGO DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

Sulla necessità per gli operatori economici di impugnare, in via immediata, le clausole escludenti veicolate dalla lex specialis la g.a. ha già avuto modo di chiarire come “Ai fini dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione vale non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale” (Cons. Stato, n. 3542/2025), dovendosi ritenere come “L'immediata impugnazione è configurabile al cospetto di clausole della lex specialis che precludano la possibilità di partecipare alla gara (clausola autoescludente) oppure di formulare un'offerta seria e consapevole (clausole impeditive); al di fuori di tali evenienze si tratterebbe di impugnare clausole di cui è lecito sospettare la illegittimità, ma che non risultano altrettanto immediatamente lesive in quanto non impediscono né la partecipazione né la formulazione dell'offerta, con il logico corollario che per l'impugnazione occorrerà attendere gli esiti della gara, momento, questo, nel quale è dato ravvisare una lesione immediata e diretta della situazione giuridica del soggetto interessato” (Cons. Stato, n. 1327/2025).

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