Giurisprudenza e Prassi

ILLECITO PROFESSIONALE - LA VALUTAZIONE DELLA AFFIDABILITA' E INTEGRITA' VA DECLINATA IN CONCRETO (80.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

L’art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 dispone che la stazione appaltante procede all’esclusione di un operatore economico “qualora […] dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.


Come correttamente rilevato anche dal TAR Lombardia nella sentenza gravata, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’illecito professionale è rinvenibile ogni qual volta si verifichino fatti tali da porre in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, in base ad una valutazione discrezionale che è rimessa alla stazione appaltante; tale valutazione, pertanto, è


soggetta al controllo e al sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10936).


Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, nella valutazione del grave errore professionale, tale da condurre all’esclusione del concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362; id 8 gennaio 2021, n. 307; id. 13 maggio 2021, n. 3772).

In altre parole, la valutazione “in astratto” dell’affidabilità ed integrità dell’operatore economico, fondata sul solo fatto storico, deve essere declinata “in concreto”, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame, tra le quali rientrano anche le misure di self cleaning nel frattempo assunte dall’operatore economico.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, da una piana lettura del provvedimento di esclusione impugnato in prime cure, emerge che lo stesso, adottato all’esito di un approfondito e articolato contraddittorio con l’operatore odierno appellante, risulta assistito da un’ampia e analitica motivazione, nella quale la stazione appaltante ha dato conto del proprio giudizio discrezionale circa l’incidenza in concreto della vicenda giudiziaria dichiarata da -OMISSIS- sulla sua affidabilità professionale in relazione allo specifico appalto di che trattasi, nonché circa l’insufficienza delle misure di self-cleaning che l’operatore ha dichiarato di avere – pur tempestivamente – posto in essere (dovendo pertanto ritenersi destituite di fondatezza le censure di parte appellante laddove parla di “automatismo espulsivo” ovvero di “responsabilità oggettiva” imputata alla società per un fatto esclusivamente riconducibile a un suo dipendente).

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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