Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI INVARIANZA NELLA GRADUATORIA - CRISTALIZZAZIONE DELLE OFFERTE (95.15)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2023

Con la prima censura formulata con i predetti motivi aggiunti, la Società ricorrente principale contesta la mancata riparametrazione dei punteggi come risultanti dai verbali della Commissione giudicatrice n. 7 del 3 dicembre 2021 e n. 3 del primo febbraio 2022, a seguito della sopravvenuta revoca dell’aggiudicazione del Lotto n. 93 a favore della ...... S.r.l..

Il motivo va disatteso.

Secondo la ...... S.r.l., infatti, la S.A. resistente, a seguito della revoca dell’aggiudicazione a favore della ...... S.r.l., avrebbe dovuto aggiornare la graduatoria, riparametrando i punteggi precedentemente attribuiti sia alla stessa ...... S.r.l. sia alla ...... Italia S.r.l.. In particolare, come si evince dalla prima esemplificazione contenuta nei predetti motivi aggiunti, la S.A. avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 10 del Disciplinare di gara, secondo il quale “alla ditta che abbia offerto il miglior prezzo”, cioè il più basso, “verranno attribuiti 30 punti, mentre agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali”, anche a beneficio della ricorrente principale.

Infatti, a seguito della summenzionata revoca, la ...... S.r.l. risulta essere l’impresa che ha offerto il prezzo più basso (€ 376.800 a fronte dei 577.760 € offerti dalla ...... Italia S.r.l.), per modo che se beneficiasse dell’applicazione dell’art. 10 del Disciplinare di gara conseguirebbe un punteggio economico pari a 30, in luogo dell’attuale 8, laddove, invece, la ...... Italia S.r.l. passerebbe dall’attuale punteggio economico pari a 5,22 al riparametrato 19,56.

Ne deriva che i punteggi totali attribuiti alla ...... Italia S.r.l. e alla ...... S.r.l., come ricalcolati in forza del summenzionato art. 10, risulterebbero coì rimodulati:

– 89,60 (pari alla somma tra 70, punteggio tecnico, e 19,56, punteggio economico) ...... Italia S.r.l.;

– 86 (pari alla somma tra 56, punteggio tecnico, e 30, punteggio economico) ...... S.r.l..

Con la conseguenza che la ...... Italia S.r.l. risulterebbe sempre prima classificata, benchè per uno scarto pari a soli 3,60 punti, decisamente minori rispetto ai 14 attuali.

È evidente, dunque, come alla ...... S.r.l., ove spettasse la invocata riparametrazione, sarebbe sufficiente conseguire anche un modesto incremento del proprio punteggio tecnico e/o ottenere un modesto decremento nella valutazione della offerta tecnica presentata dalla ...... Italia S.r.l., per vincere la c.d. prova di resistenza e collocarsi al primo posto nella graduatoria formata per l’aggiudicazione della fornitura del medicamento oggetto del Lotto n. 93.

Tuttavia, alla pretesa modificazione nell’attribuzione dei punteggi, che a sua volta comporterebbe una variazione della graduatoria in senso sensibilmente più favorevole alla ricorrente principale, osta la regola del cosiddetto “blocco della graduatoria” fissata dall’art. 95 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., secondo cui “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. Il Collegio, infatti, ritiene di condividere la giurisprudenza del Consiglio di Stato a tenore della quale “Il principio di invarianza, di cui all’art. 95, comma 15, D. Lgvo 50 del 2016, opera nel senso della “cristallizzazione delle offerte” e della “immodificabilità della graduatoria” ed integra un’espressa eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, che implica l’immodificabilità della graduatoria anche all’esito dell’estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi” (cfr., Consiglio di Stato, 2 novembre 2021, n. 7303; Idem, sez. V, 6 aprile 2020, n. 2257). Infatti, “La ratio di tale impostazione va ravvisata nell’esigenza di garantire continuità alle gare e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento causando una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286; Idem, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579).

Deve mantenersi ferma, dunque, la graduatoria di cui al verbale della Commissione giudicatrice del 3 gennaio 2022 in forza della quale la delibera del Direttore Generale della A.S.L. di ...... (Capofila) n. 1271 del 17.06.2022 ha aggiudicato il Lotto n. 93 alla Società ...... S.r.l..


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