Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO ATTI DI RETTIFICA SE LA GRADUATORIA PRINCIPALE E' SUB IUDICE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti di rettifica di una graduatoria concorsuale che riproponga le medesime doglianze già dedotte contro la graduatoria originaria, qualora quest'ultima sia oggetto di un appello pendente. Infatti, l'eventuale accoglimento dell'appello travolgerebbe automaticamente le rettifiche quali atti consequenziali, mentre il rigetto consoliderebbe la legittimità dei criteri già scrutinati, rendendo la nuova pronuncia priva di utilità pratica autonoma.

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