Giurisprudenza e Prassi

RIPARTO GIURISDIZIONE - RILEVANZA DEL PETITUM SOSTANZIALE

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2022

Da reiterato insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, benì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass Sez.Un. n. 20350/18; id. n. 21928/18 e, di recente, n. 10105 del 16/04/2021); sul caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite è ferma nel ritenere che la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Ne consegue che, allorquando, tale società, cessato il rapporto concessorio, chiede la spettanza delle somme riscosse, la domanda è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l'autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del r.d. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla I. n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti (Cass.Sez.Un.16.11.2016 n.23302; id. n.8589 del 29.5.2003; n.237 del 10.04.1999 e, di recente, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente, Cass. Sez. Un. 18.06.2018 n.16014 e Cass. Sez. Un. 28.2.2020 n.5595). Sempre alla Corte dei conti compete anche la domanda relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria e alla condanna del risarcimento del danno, rientra nell'ambito di quel giudizio di conto, nel quale, con interpretazione ampia, questa Corte, a Sezioni Unite, riconduce ogni tipo di controversia che insorge tra l'agente contabile e l'ente pubblico o l'amministrazione dello Stato.

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