Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA REVOCA DEL FINANZIAMENTO PER INADEMPIMENTO DEL BENEFICIARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2025

In materia di pubbliche sovvenzioni, il riparto di giurisdizione deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora, già intervenuto il provvedimento di concessione, la controversia riguardi la fase esecutiva del rapporto e l'inadempimento del beneficiario agli obblighi di esecuzione e rendicontazione dell'intervento finanziato, restando irrilevante che l'atto autoritativo sia formalmente denominato revoca o risoluzione.

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