Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER REVOCA DI CONTRIBUTI PUBBLICI DOVUTA A INADEMPIMENTO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2024
In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo segue il criterio della natura della situazione soggettiva: appartiene al giudice ordinario la controversia sulla revoca del finanziamento disposta per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi esecutivi o per lo sviamento dei fondi, trattandosi di accertamento di diritti soggettivi perfetti inerenti alla fase esecutiva del rapporto.
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