Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER REVOCA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DOVUTA A INADEMPIMENTO POST-CONCESSIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
In tema di finanziamenti pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi la revoca o la decadenza dal beneficio disposta dall'amministrazione erogatrice per inadempimento del beneficiario agli obblighi condizionanti l'erogazione medesima, purché tali provvedimenti intervengano successivamente all'atto definitivo di concessione della sovvenzione, configurandosi in capo al privato una posizione di diritto soggettivo alla stabilità del rapporto finanziario.
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