Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO DOVUTA A SVIAMENTO DEI FONDI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2026
In tema di erogazione di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, indipendentemente dalla denominazione formale dell'atto come revoca, decadenza o risoluzione.
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