Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NELLA FASE ESECUTIVA (216.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2026

Una volta stipulato il contratto, la pubblica amministrazione e il privato operano su un piano di pariteticità e l'atto di risoluzione contrattuale, fondato su inadempimenti o vizi propri dell'esecuzione, costituisce esercizio di autotutela privatistica analoga a quella del contraente privato, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

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