Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SULLA DETERMINAZIONE DEL PAYBACK SANITARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'impugnazione degli atti regionali che determinano e ingiungono il pagamento delle somme dovute a titolo di payback sanitario, trattandosi di provvedimenti vincolati di natura tecnico-aziendale che non implicano l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali, ma accertano un'obbligazione pecuniaria già definita ex lege.

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