DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER GLI ATTI DI GESTIONE DELLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE
In assenza di una qualificazione legislativa espressa come ente pubblico, le fondazioni di partecipazione che operano secondo schemi privatistici sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne le delibere gestionali interne. L'eventuale natura di organismo di diritto pubblico dell'ente non determina un'attrazione generalizzata alla giurisdizione amministrativa, la quale rimane circoscritta alle sole procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti, restando esclusi gli atti concernenti i rapporti associativi e la determinazione delle quote di contribuzione dei partecipanti.
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