Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIA SUL RILASCIO DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO: COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

La giurisprudenza, anche di questa sezione, ha affermato in molteplici casi che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie introdotta da chi si opponga, come nel caso di specie, ad un provvedimento dell'Amministrazione Comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo, ritenuti occupati senza titolo, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio/sgombero come atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione di pubblico interesse; tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (T.A.R. Lazio, sez. II , 24/03/2023 , n. 5157; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 03/03/2021, n. 1472; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02/12/2021, n.7756) (si veda, ex plurimis, Cass. Civ., sez. un., 26/02/2020, n.5253).

Orbene, nell'odierno ricorso, viene contestata l'ordinanza dirigenziale del Comune OMISSIS con la quale è stato disposto lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in applicazione dell’art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, richiamato nello stesso provvedimento – il cui comma 2 consente all’amministrazione comunale territorialmente competente di disporre “con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo”.

Pertanto, come chiarito di recente da questa Sezione, “...la controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall’occupazione (titolata o meno) dell’immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo” (TAR Campania Napoli, sez. III, sentenza n. 1346/2022).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;