Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA - AMMINISTRATIVA - GIUDICE COMPETENTE

TAR UMBRIA SENTENZA 2024

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Costituisce «acquisizione ormai solida nella giurisprudenza delle Sezioni Unite del principio per cui rientrano nella giurisdizione ordinaria, "anche in tema di concessioni di servizi pubblici, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell’opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un’opera". Al giudice ordinario infatti "spetta di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario"; e quindi è al giudice ordinario che competono le controversie riguardanti "indennità, canoni ed altri corrispettivi", controversie "alle quali appartengono quelle relative alla fase esecutiva (anche) dei rapporti di concessione di pubblico servizio, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti e alle relative conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti che si colloca a valle dell'esercizio del potere di cui è espressione la fase costitutiva del rapporto di impronta pubblicistica, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge e impugnati dal privato". È pertanto "superato l’orientamento, elaborato in un diverso contesto normativo, secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario in tema di indennità, canoni ed altri corrispettivi fosse semiplena e del tutto residuale, ovvero limitata, in sostanza, nei casi in cui la pretesa patrimoniale fosse certa nell’an e predeterminata nel quantum. La scelta del legislatore, risalente alla L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, e confermata nel codice del processo amministrativo, di riservare detta tipologia di controversia al giudice ordinario si è rivelata costituzionalmente obbligata", alla luce della ben nota sentenza n. 204/2004 della Consulta, e altresì "coerente con la progressiva attrazione delle concessioni nell'orbita dei contratti su impulso del diritto Europeo", evolvendosi poi il sistema di riparto nel senso di "valorizzare l'esercizio del potere amministrativo come condizione sufficiente ma anche necessaria e ineludibile per radicare la giurisdizione amministrativa (anche esclusiva), potere evidentemente non configurabile quando a venire in discussione sia il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, in presenza di una contrapposizione di situazioni giuridiche soggettive di ‘obbligo/pretesa’" ...nella fase esecutiva del rapporto successiva all’aggiudicazione al giudice ordinario spetta "giudicare sulle questioni inerenti all’adempimento e/o all’inadempimento della concessione (e sui relativi effetti e conseguenze... anche di natura risarcitoria) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo", mentre interviene il giudice amministrativo qualora "non si verta nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ossia allorquando l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento" disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, o nei casi tassativamente previsti, come quello di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. ... la giurisprudenza odierna è giunta ad evidenziare "come, (anche) nelle concessioni di pubblici servizi, lo ‘spartiacque’ delle giurisdizioni, quella amministrativa esclusiva e quella ordinaria, debba rinvenirsi nella stipulazione del contratto o nell'aggiudicazione definitiva", fondandosi sulla stessa norma di riparto, l’art. 103 Cost., che consente di affidare la materia dei pubblici servizi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo" (si invoca qui la dirimente sentenza 204/2004 della Corte costituzionale), che, salvi "tipizzati interventi autoritativi del concedente" anche dopo l'aggiudicazione, va escluso quando, "esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il "vincolo" contrattuale", si discute sul contenuto del rapporto, sugli adempimenti contrattuali e sui relativi effetti» (Cass. civ., S.U., 18 dicembre 2023, n. 35344; in senso conforme, ex multis, C.d.S., sez. V, 19 aprile 2019, n. 2543; T.A.R. Umbria 27 ottobre 2022, n. 779).

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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
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