GESTORE USCENTE - IN PRESENZA DI PREGRESSE CONOSCENZE E SITUAZIONI DI FATTO POTREBBE GODERE DI UN ILLEGITTIMO VANTAGGIO COMPETITIVO
Nel caso di specie, pertanto, non può non rilevarsi che l'operatore economico uscente, nell'esecuzione del contratto d'appalto con il Comune di R. abbia acquisito un "posizionamento digitale" ed un bagaglio informativo in merito alle peculiarità della proposta turistica di tale rilevanza da porlo in una situazione soggettiva di apprezzabile vantaggio rispetto ai competitors, laddove, si sottolinea, possa contare anche sul mantenimento della proprietà delle implementate realtà digitali.
Attraverso le pregresse conoscenze, infatti, il gestore uscente ha avuto la possibilità di formulare una nuova proposta progettuale, sostanzialmente assimilabile a quella del primo affidamento di coincidente oggetto, ma funzionale a sviluppare ulteriormente le strategie di marketing del triennio precedente, in aderenza con le esigenze del territorio ed in linea con la volontà di sviluppo dell'Amministrazione Comunale relativamente all'offerta turistica.
Si ritiene, pertanto, che la proprietà del sito web creato di che trattasi e dei relativi profili social, il patrimonio informativo e, nel complesso, la gestione da parte della R.Welcome di un servizio sostanzialmente assimilabile a quello posto oggi in appalto, per un lasso di tempo di tre anni, abbiano consentito la costituzione di un concreto vantaggio competitivo a favore del gestore uscente rispetto agli altri operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, compromettendo in tal modo il rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione, recepiti dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016.
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